Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 169
Uso delle armi
In vigore dal 24 lug 1977
Oltre le ipotesi comuni di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, di legittima difesa e di stato di necessità, prevedute negli del codice penale, gli agenti possono fare uso delle armi nei seguenti casi:
1) nell'interno dello stabilimento quando vi siano costretti dalla necessità di sedare una rivolta di detenuti o respingere un'aggressione dall'esterno;
2) nei posti ove i detenuti lavorino all'aperto, oltre che nelle ipotesi di cui al n. 1, per impedire la fuga, previe tre intimazioni e lo sparo di un colpo in aria;
3) nel servizio di vigilanza esterna degli stabilimenti, previe tre intimazioni e lo sparo di un colpo in aria:
a) quando dall'esterno si tenti di penetrare nell'interno dello stabilimento o di turbare in qualsiasi modo l'ordine;
b) in caso di tentativo di fuga da parte dei detenuti, quando il fuggitivo si oppone al fermo con vie di fatto o con minaccia di violenza o, malgrado l'intimazione, non desista dal tentare l'evasione, e non vi siano altri mezzi efficaci ad impedirla. Se il fuggitivo non ricorre a vie di fatto o a minaccia di violenza, l'uso delle armi è vietato quando si tratti di un'evasione dai manicomi giudiziari o dai riformatori giudiziari.
Note all'articolo
- La L. 28 giugno 1977, n. 374 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono estese, per quanto concerne l'attivita' di vigilanza esterna, ai militari della forza pubblica e delle forze armate chiamati a concorrere al rafforzamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-169