Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 173

Doveri relativi alla disciplina dei detenuti

In vigore dal 17 mar 1938
La vigilanza sul rispetto delle norme che regolano lo stato di detenzione secondo il carattere di ciascun stabilimento dev'essere costante, perché i detenuti abbiano la precisa sensazione che l'ordinamento giuridico ha piena attuazione. Il comandante o capoguardia deve particolarmente: 1) far perquisire, possibilmente alla sua presenza, i detenuti ogni qualvolta entrano nello stabilimento o ne escono, e sempre quando lo giudichi opportuno, prescrivendo quelle cautele che per la disciplina e la sicurezza dello stabilimento ravvisi convenienti; 2) custodire le chiavi dello stabilimento e, durante la notte, anche quelle degli ingressi principali; 3) sorvegliare l'introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, disponendo all'uopo speciali visite e intervenendovi, ove occorra, egli stesso; 4) visitare, quanto più spesso è possibile, tutti i detenuti per udirne gli eventuali reclami, che egli deve senza indugio portare a conoscenza dell'autorità dirigente; 5) vegliare che si proceda, entro le ventiquattro ore, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, mutandone sempre l'ora, ma in modo che fra ciascuna di esse passi un intervallo non più lungo di cinque ore; curare che siano attentamente battute le inferriate, e che di tutte le visite si prenda nota in uno speciale registro; 6) eseguire personalmente non meno di due delle indicate cinque visite, una delle quali nella notte, ed avere cura che le altre siano fatte da uno dei graduati, per accertarsi delle buone condizioni delle serrature, dei cancelli, delle inferriate e dei muri interni ed esterni; 7) accertarsi che i permessi di colloquio dei detenuti siano sempre muniti del visto dell'autorità competente, e vigilare affinché i colloqui stessi avvengano sotto l'osservanza delle cautele stabilite; 8) sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza, di passare oggetti di qualsiasi natura ai detenuti, e far sospendere, quando lo reputi necessario, le visite ed i colloqui; 9) vigilare affinché nessuno scritto venga consegnato ai detenuti o da essi mandato fuori dello stabilimento se prima non sia stato letto e munito del visto delle competenti autorità; 10) fare eseguire sotto la sua responsabilità al mattino dopo la sveglia, e alla sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto, controllare di frequente egli stesso tale operazione rilasciandone dichiarazione su apposito registro; 11) eseguire tutti gli ordini dell'autorità giudiziaria riguardanti gli imputati; 12) studiare il carattere, le tendenze, le attitudini dei singoli detenuti, e procurarsi la cognizione di quanto da essi si operi che possa influire sulla disciplina, informandone senza indugio l'autorità dirigente; 13) curare che sia sempre rigorosamente mantenuta la separazione dei detenuti secondo le vigenti disposizioni; 14) informare immediatamente l'autorità giudiziaria nel caso di morte di un detenuto e farne denuncia all'ufficio dello stato civile nei modi determinati dalla legge; ove si tratti di un detenuto morto nelle carceri giudiziarie, eseguire anche le occorrenti annotazioni nella matricola; 15) informare in tempo debito l'autorità dirigente per le comunicazioni del caso agli uffici del P. M. od al pretore nel caso che qualche imputato non possa per infermità certificata dal sanitario presentarsi in giudizio; 16) vigilare che nessun detenuto sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti e senza essere preventivamente visitato dal medico chirurgo, e non ritardare per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti disposti dalle competenti autorità; 17) sorvegliare che sia curata la pulizia dei locali e la nettezza dei detenuti, dei loro oggetti, degli abiti che indossano, appartengano questi all'Amministrazione o siano di personale proprietà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-173

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