Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 177

Attribuzioni

In vigore dal 17 mar 1938
Il sottocapoguardia coadiuva il comandante o capoguardia nel servizio di vigilanza, ne riceve e trasmette gli ordini sorvegliandone l'esecuzione. Egli eseguisce tutte le altre incombenze che da dall'autorità dirigente oppure dal comandante o capoguardia gli sono affidate nell'interesse del servizio. Il sottocapoguardia supplisce il comandante o capoguardia nei casi di assenza o d'impedimento; ove in uno stabilimento prestino servizio più sottocapiguardia, tale incarico spetta al più anziano sempre che, per motivi speciali, l'autorità dirigente non creda di disporre diversamente. Il riparto del servizio fra i sottocapiguardia viene stabilito dall'autorità dirigente, su proposta, del comandante o capoguardia. Le attribuzioni del sottocapoguardia possono essere affidate anche ai capiguardia in sottordine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-177

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Attribuzioni (Art. 177 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo