Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 181
146 / 256Trasferimenti d'ufficio
In vigore dal 17 mar 1938
I trasferimenti d'ufficio ad altra sede sono disposti dal Ministero di propria iniziativa o su proposta delle autorità dirigenti per ragioni di servizio, per motivi disciplinari, o per riconosciute ragioni di famiglia o di salute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-181