Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 187

Classe nella quale viaggiano gli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
Ai comandanti o capiguardia, ai sottocapiguardia e alle loro famiglie sono accordati, in caso di trasferimento, i mezzi di trasporto in seconda classe sulle ferrovie e sui piroscafi; ad essi per la persona di servizio il rimborso delle spese di viaggio è dato per la terza classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia in treni che non portano la terza classe. A tutti gli altri agenti e rispettive famiglie sono accordati i mezzi di trasporto in terza classe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-187

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Classe nella quale viaggiano gli agenti (Art. 187 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo