Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 187
152 / 256Classe nella quale viaggiano gli agenti
In vigore dal 17 mar 1938
Ai comandanti o capiguardia, ai sottocapiguardia e alle loro famiglie sono accordati, in caso di trasferimento, i mezzi di trasporto in seconda classe sulle ferrovie e sui piroscafi; ad essi per la persona di servizio il rimborso delle spese di viaggio è dato per la terza classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia in treni che non portano la terza classe.
A tutti gli altri agenti e rispettive famiglie sono accordati i mezzi di trasporto in terza classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-187