Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 191

Supplementi dei mezzi di viaggio

In vigore dal 17 mar 1938
Allorchè gli agenti che viaggiano per ragioni di servizio o di salute debbano ricorrere durante il viaggio per supplementi di mezzi alle direzioni o ad altri uffici governativi, questi indicano sul foglio di via, dei quali detti agenti sono provvisti, l'entità dei mezzi e i documenti loro rilasciati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-191

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Supplementi dei mezzi di viaggio (Art. 191 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo