Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 192

Soste degli agenti in viaggio

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti, che durante il viaggio debbono fermarsi per oltre dodici ore in località ove esistono stabilimenti, sono tenuti a presentarsi alle autorità dirigenti per far vidimare il foglio di via. Dette autorità provvedono a che i celibi o i vedovi senza prole, che ne facciano richiesta, alloggino in caserma e siano ammessi alla mensa in comune. Nelle località nelle quali non esiste uno stabilimento la vidimazione del foglio di via è fatta dal comando dei Carabinieri Reali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-192

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