Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 192
157 / 256Soste degli agenti in viaggio
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti, che durante il viaggio debbono fermarsi per oltre dodici ore in località ove esistono stabilimenti, sono tenuti a presentarsi alle autorità dirigenti per far vidimare il foglio di via.
Dette autorità provvedono a che i celibi o i vedovi senza prole, che ne facciano richiesta, alloggino in caserma e siano ammessi alla mensa in comune.
Nelle località nelle quali non esiste uno stabilimento la vidimazione del foglio di via è fatta dal comando dei Carabinieri Reali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-192