Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 186
151 / 256Persone di famiglia alle quali spettano le indennità di trasferimento
In vigore dal 17 mar 1938
Per gli effetti dell'indennità di trasferimento sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli o figliastri di età non superiore a 21 anno compiuto, le figlie e le figliastre nubili, le figlie e le figliastre vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo di famiglia trasferito, ed a suo carico.
Per i graduati è ammessa anche una persona di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-186