Art. 189 · Consegne da farsi dagli agenti
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 189

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Consegne da farsi dagli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
All'agente di custodia che per qualsiasi motivo lascia lo stabilimento vengono ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili e i mobili che gli erano stati dati in consegna, perché abbia eventualmente a rispondere dei danni e delle mancanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-189