Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 189
154 / 256Consegne da farsi dagli agenti
In vigore dal 17 mar 1938
All'agente di custodia che per qualsiasi motivo lascia lo stabilimento vengono ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili e i mobili che gli erano stati dati in consegna, perché abbia eventualmente a rispondere dei danni e delle mancanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-189