Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 151
Provvista del cavallo e degli oggetti di bardatura
In vigore dal 17 mar 1938
Il cavallo e gli oggetti di bardatura descritti nell'annessa tabella B vengono provvisti dall'Amministrazione che ne preleva l'importo dal fondo generale del Corpo, con corrispondente addebitamento sul fondo individuale dello agente. Nell'assegnazione del cavallo si tiene conto della struttura e della qualità dell'animale, in relazione alla complessione dell'agente e alla sua abilità nel cavalcare.
Il valore dei cavalli e degli oggetti di bardatura è determinato dal prezzo d'acquisto o di inventario.
Ove l'agente non ritenga tale prezzo corrispondente al valore, può richiedere che esso sia stabilito dal consiglio di amministrazione dello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-151