Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 156

Modi della vigilanza e tabella di consegna

In vigore dal 17 mar 1938
La vigilanza esterna degli stabilimenti si esercita per mezzo di pattuglie, ovvero, se ciò non sia possibile, di sentinelle fisse. Gli agenti addetti a tale servizio sono tenuti alla rigorosa osservanza della tabella di consegna stabilita dal direttore, nella quale sono indicati gli speciali doveri assegnati alle singole sentinelle e pattuglie, e sono riportate le disposizioni di carattere generale che regolano il servizio stesso. Al servizio di vigilanza esterna debbono essere comandati gli agenti più giovani, che possibilmente non abbiano superato i 40 anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-156

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Modi della vigilanza e tabella di consegna (Art. 156 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo