Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 159

Pattuglie

In vigore dal 17 mar 1938
Ogni pattuglia deve essere composta almeno di due guardie. Capo pattuglia è una guardia scelta o la guardia più anziana. Al capo pattuglia risale specialmente la responsabilità delle manchevolezze che si verifichino nel servizio di pattuglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-159

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Pattuglie (Art. 159 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo