Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 157
Armamento
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti incaricati della vigilanza esterna degli stabilimenti debbono essere armati di sciabola baionetta e di fucile, e forniti di un pacchetto di cartucce e di tre caricatori sciolti da portare in apposita giberna.
I graduati debbono portare la rivoltella d'ordinanza e la sciabola.
Queste disposizioni si applicano anche alle pattuglie o sentinelle che esercitano la vigilanza nei camminamenti di ronda o nei cortili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-157