Art. 157 · Armamento
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 157

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Armamento

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti incaricati della vigilanza esterna degli stabilimenti debbono essere armati di sciabola baionetta e di fucile, e forniti di un pacchetto di cartucce e di tre caricatori sciolti da portare in apposita giberna. I graduati debbono portare la rivoltella d'ordinanza e la sciabola. Queste disposizioni si applicano anche alle pattuglie o sentinelle che esercitano la vigilanza nei camminamenti di ronda o nei cortili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-157