Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 149
114 / 256Agenti a cavallo
In vigore dal 17 mar 1938
Nelle località nelle quali i detenuti lavorano all'aperto, il servizio di vigilanza e di sicurezza può essere affidato ad agenti a cavallo in concorso con agenti a piedi.
Il numero degli agenti a cavallo è determinato dal Ministero secondo le esigenze di servizio.
Essi debbono essere preferibilmente scelti tra quelli che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo o che dimostrino di avere speciali attitudini per l'equitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-149