Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 142
Agenti capi d'arte e sottocapi d'arte
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti che siano in possesso della necessaria capacità ed attitudine possono essere adibiti al servizio delle lavorazioni in qualità di capi d'arte e sottocapi d'arte. Sono preferiti gli agenti in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio di un'arte o mestiere, rilasciato da una scuola industriale del Regno.
Il Ministero può scegliere, fra gli agenti che posseggono la necessaria attitudine e pratica, un certo numero di essi per destinarli a frequentare corsi di perfezionamento presso le scuole industriali suddette, allo scopo di conseguire il certificato di abilitazione.
Storico versioni
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