Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 140

Agenti scritturali

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti forniti della necessaria istruzione possono essere impiegati in qualità di scritturali negli uffici dello stabilimento. Essi sono strettamente tenuti a non palesare ad alcuno quanto si riferisce alla trattazione degli affari d'ufficio. Nel caso d'infrazione a questo obbligo, salvi i provvedimenti disciplinari, il colpevole è immediatamente rimosso dal posto, e non può più esservi riammesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-140

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Agenti scritturali (Art. 140 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo