Art. 121 · Cura degli agenti
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 121

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Cura degli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
In caso di malattia, gli agenti sono curati in apposita infermeria dello stabilimento e provveduti, a spese dell'Amministrazione, dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico indicato nell'annessa tabella D. Dove non esiste infermeria, o quando sia necessario a giudizio motivato del medico, essi sono curati a spese dell'Amministrazione in un ospedale militare o, in mancanza, in un ospedale civile. Le spese di trasporto eventualmente occorrenti sono a carico dell'Amministrazione. Agli ammogliati e a coloro che sono esenti dalla mensa in comune è data facoltà di curarsi a proprie spese presso la rispettiva famiglia nella stessa residenza; in tal caso, sentito il parere del sanitario, può essere concessa dalla direzione la somministrazione gratuita dei medicinali, sempre quando risulti la impossibilità del trasferimento dell'agente nell'infermeria dello stabilimento o all'ospedale militare.
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