Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 113
83 / 256Consegna del corredo
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti arruolati o riammessi non ricevono alcun effetto di vestiario o di corredo finché non siano giunti alla scuola o allo stabilimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-113