Art. 108 · Esenzione dalla spesa per la mensa
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo IV

Art. 108

235 / 256

Esenzione dalla spesa per la mensa

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti assenti per servizio, per licenza, od ammalati per oltre 24 ore non concorrono alla spesa della mensa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-108