Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 96

Diminuzione e sospensione delle punizioni

In vigore dal 17 mar 1938
La commissione locale e quella distrettuale deliberano sulle infrazioni che sono state ad esse, secondo le rispettive competenze, denunciate, anche se, per le modalità accertate, ritengono trattarsi di infrazioni di minore gravità. L'autorità dirigente, la commissione locale e quella distrettuale possono infliggere punizioni minori di quelle comminate coi precedenti articoli, ove l'agente colpevole non sia incorso in punizioni più gravi della consegna per oltre un anno prima del fatto addebitatogli. Possono anche sospendere le punizioni quando l'agente colpevole non sia stato punito nell'ultimo biennio; la punizione sospesa è subito applicata, col solo ordine dell'autorità dirigente, ove l'agente commetta entro sei mesi altra infrazione, senza pregiudizio della punizione che per quest'ultima possa essergli inflitta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-96

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Diminuzione e sospensione delle punizioni (Art. 96 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo