Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 97

Concorso con l'azione penale

In vigore dal 17 mar 1938
Il giudizio disciplinare è sospeso quando ricorrano le condizioni prevedute nell' del codice di procedura penale.
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Concorso con l'azione penale (Art. 97 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo