Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 101
78 / 256Reati punibili secondo il codice penate militare
In vigore dal 17 mar 1938
Si puniscono secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:
a) l'ammutinamento;
b) la rivolta;
c) la diserzione qualificata, cioè con l'asportazione di armi da fuoco di pertinenza dell'Amministrazione;
d) la insubordinazione accompagnata da minacce o da vie di fatto;
e) la vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato.
La condanna inflitta agli agenti dai tribunali militari trae seco, di diritto, la espulsione dal Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-101