Art. 99 · Condanna di agenti ed espulsione di essi dal Corpo
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 99

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Condanna di agenti ed espulsione di essi dal Corpo

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente condannato con sentenza passata in giudicato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale è di diritto espulso dal Corpo con le conseguenze di cui all'. Non si fa luogo a giudizio disciplinare, anche se fu in precedenza iniziato o sospeso. L'espulsione è ordinata con decreto ministeriale che viene comunicato all'interessato a mezzo della direzione dell'ultimo stabilimento ove egli ha prestato servizio.
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