Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 99
76 / 256Condanna di agenti ed espulsione di essi dal Corpo
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente condannato con sentenza passata in giudicato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale è di diritto espulso dal Corpo con le conseguenze di cui all'. Non si fa luogo a giudizio disciplinare, anche se fu in precedenza iniziato o sospeso. L'espulsione è ordinata con decreto ministeriale che viene comunicato all'interessato a mezzo della direzione dell'ultimo stabilimento ove egli ha prestato servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-99