Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 94
71 / 256Provvedimenti ministeriali
In vigore dal 17 mar 1938
Le deliberazioni delle commissioni locali e quelle delle commissioni distrettuali di disciplina vengono comunicate, unitamente agli atti relativi, al Ministero, il quale le approva, o le modifica anche aggravando la punizione proposta; oppure, quando occorra, le sottopone alla commissione di cui all' pel parere.
Oltre che nel caso di reclamo di cui all', il Ministero ha la facoltà di rivedere e modificare, anche aggravandola, qualunque punizione inflitta dalle autorità dirigenti.
Le decisioni del Ministero sono definitive.
Copia del provvedimento ministeriale è notificato per iscritto all'interessato per mezzo della direzione dello stabilimento in cui presta servizio od ha prestato da ultimo servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-94