Art. 90 · Deferimento al procuratore generale del Re
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 90

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Deferimento al procuratore generale del Re

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente che ha commesso una infrazione, per la quale è preveduta la punizione della espulsione dal Corpo, è denunziato, previa accurata raccolta delle prove e previa contestazione del fatto, con circostanziato rapporto del direttore al procuratore generale, il quale convoca entro quindici giorni la commissione distrettuale per il giudizio, e nomina un relatore. Della denunzia, dev'essere data subito notizia al Ministero.
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