Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 90
67 / 256Deferimento al procuratore generale del Re
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente che ha commesso una infrazione, per la quale è preveduta la punizione della espulsione dal Corpo, è denunziato, previa accurata raccolta delle prove e previa contestazione del fatto, con circostanziato rapporto del direttore al procuratore generale, il quale convoca entro quindici giorni la commissione distrettuale per il giudizio, e nomina un relatore.
Della denunzia, dev'essere data subito notizia al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-90