Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 80
Infrazioni punibili con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado
In vigore dal 17 mar 1938
La riduzione di stipendio o di paga di 1° grado è inflitta per le seguenti mancanze:
1) la seconda recidiva entro sei mesi delle mancanze punite con la consegna;
2) la disattenzione abituale, la negligenza, la pigrizia nel servizio, il ritardo nell'eseguire gli ordini superiori o la denunzia di infermità non riconosciuta;
3) il contegno confidenziale e sconveniente coi detenuti, ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande e rapporti;
4) la negligenza o la trascuratezza abituale nella pulizia della persona, dell'uniforme, delle armi, la mancanza degli oggetti di divisa prescritti e l'alterarne la foggia;
5) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti e dei detenuti;
6) la trascuratezza nell'eseguire gli ordini ed i provvedimenti dati dall'autorità amministrativa e giudiziaria e dai superiori del Corpo;
7) il ritardo ad assumere servizio;
8) il ritardo a rientrare nello stabilimento per oltre un'ora sino a sei dall'ora stabilita;
9) il fumare in servizio o il giuocare nello stabilimento;
10) l'introduzione indebita ed il traffico in caserma di commestibili, vino ed altri generi;
11) l'abbandono del posto quando non ne siano derivate conseguenze dannose;
12) la recidiva nel procurarsi raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione per cose attinenti alla carriera ed alla residenza;
13) l'assopimento in servizio;
14) l'ubbriachezza senza scandalo;
15) l'alterco coi compagni, la bestemmia e l'uso di parole oscene fuori della presenza dei detenuti;
16) l'acquisto di generi dalla dispensa del sopravvitto senza la superiore approvazione;
17) le sottoscrizioni, anche a scopo di beneficenza, senza la preventiva autorizzazione;
18) l'esercizio di una professione o di un commercio sia direttamente o sia per interposta persona, l'accettazione di incarichi o l'eseguire incombenze senza l'autorizzazione del Ministero;
19) l'acquisto di oggetti di uniforme senza autorizzazione, e specialmente se la corrispondente cessione sia fatta da altro agente, il vendere o dare in pegno gli oggetti stessi pagati col fondo individuale;
20) la conversazione con estranei durante il servizio di sentinella.
Storico versioni
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