Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 81

Riduzione di stipendio o di paga di 2° grado

In vigore dal 17 mar 1938
La riduzione di stipendio o di paga di 2° grado può durare da 1 a 30 giorni, e consiste nella perdita della metà dello stipendio o della paga giornaliera, senza che l'agente sia esentato dal servizio. Essa viene inflitta con le stesse modalità e con gli stessi effetti economici della riduzione di stipendio o di paga di 1° grado. Ove concorrono speciali esigenze di famiglia, il direttore può consentire che la punizione superiore agli otto giorni sia scontata con pagamento rateale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-81

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Riduzione di stipendio o di paga di 2° grado (Art. 81 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo