Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 76

Rapporti e contestazione

In vigore dal 17 mar 1938
Le mancanze degli agenti, tanto in servizio che fuori, sono riportate su apposito registro. L'autorità dirigente contesta a voce le mancanze punibili con l'ammonizione, la consegna o la riduzione di stipendio o di paga, e con verbale scritto le altre. La stessa autorità può disporre che l'agente, a carico del quale pende rapporto disciplinare, rimanga consegnato in attesa del giudizio, ma il provvedimento dev'essere immediatamente comunicato al Ministero per la conferma. Gli agenti contro i quali è fatto rapporto per infrazioni alla disciplina sono sempre sentiti nelle loro discolpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-76

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