Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo III
Art. 76
Rapporti e contestazione
In vigore dal 17 mar 1938
Le mancanze degli agenti, tanto in servizio che fuori, sono riportate su apposito registro.
L'autorità dirigente contesta a voce le mancanze punibili con l'ammonizione, la consegna o la riduzione di stipendio o di paga, e con verbale scritto le altre. La stessa autorità può disporre che l'agente, a carico del quale pende rapporto disciplinare, rimanga consegnato in attesa del giudizio, ma il provvedimento dev'essere immediatamente comunicato al Ministero per la conferma.
Gli agenti contro i quali è fatto rapporto per infrazioni alla disciplina sono sempre sentiti nelle loro discolpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-76