Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 71

Assenze dallo stabilimento

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti, anche quando sono liberi dal servizio, non possono assentarsi dallo stabilimento, tranne che nelle ore stabilite per l'uscita, nè possono pernottare fuori senza legittimo motivo, nè allontanarsi dalla residenza, senza speciale permesso dell'autorità dirigente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-71

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Assenze dallo stabilimento (Art. 71 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo