Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo III
Art. 71
225 / 256Assenze dallo stabilimento
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti, anche quando sono liberi dal servizio, non possono assentarsi dallo stabilimento, tranne che nelle ore stabilite per l'uscita, nè possono pernottare fuori senza legittimo motivo, nè allontanarsi dalla residenza, senza speciale permesso dell'autorità dirigente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-71