Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 78
55 / 256Consegna
In vigore dal 17 mar 1938
La consegna consiste nella privazione, da 1 a, 30 giorni, della facoltà di uscire dallo stabilimento, senza che l'agente sia esentato dal servizio; essa è inflitta dal direttore per negligenze o per mancanze non gravi e non abituali.
Il consegnato non può uscire nè di giorno nè di notte se non per servizio, anche se ammogliato o se autorizzato per qualsiasi motivo a pernottare in famiglia.
La consegna può essere inflitta anche in aggiunta ad altre punizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-78