Art. 75 · Organi per l'applicazione delle punizioni
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 75

229 / 256

Organi per l'applicazione delle punizioni

In vigore dal 17 mar 1938
Organi per l'applicazione delle punizioni sono: il direttore, la commissione locale di disciplina, la commissione distrettuale di disciplina, il Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-75