Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo III
Art. 70
224 / 256Sorveglianza sugli inferiori
In vigore dal 17 mar 1938
Il graduato che incontra fuori dello stabilimento un agente, anche se non alla immediata sua dipendenza, che manchi al decoro o ai doveri del Corpo, ha l'obbligo di adoperarsi per farlo rientrare nello stabilimento e di riferirne per il tramite del proprio direttore alla direzione dalla quale l'agente dipende.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-70