Art. 70 · Sorveglianza sugli inferiori
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 70

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Sorveglianza sugli inferiori

In vigore dal 17 mar 1938
Il graduato che incontra fuori dello stabilimento un agente, anche se non alla immediata sua dipendenza, che manchi al decoro o ai doveri del Corpo, ha l'obbligo di adoperarsi per farlo rientrare nello stabilimento e di riferirne per il tramite del proprio direttore alla direzione dalla quale l'agente dipende.
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