Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo III
Art. 65
219 / 256Doveri di obbedienza
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti debbono obbedire prontamente ai superiori ed avere sempre per essi deferenza e rispetto.
Tutti i funzionari di concetto e di ragioneria, di ruolo o aggregati, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono superiori ai graduati ed alle guardie; ma la competenza ad impartire ordini è determinata dal presente regolamento, in applicazione dell'ordinamento fondamentale dei servizi adottati dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.
Non è permessa all'inferiore di fronte al superiore alcuna osservazione od esitanza nell'obbedire, anche quando si creda ingiustamente comandato, rimproverato o punito; in tali casi egli può presentare i suoi reclami nella forma consentita, ma sempre dopo avere eseguito l'ordine o subita la punizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-65