Art. 65 · Doveri di obbedienza
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 65

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Doveri di obbedienza

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti debbono obbedire prontamente ai superiori ed avere sempre per essi deferenza e rispetto. Tutti i funzionari di concetto e di ragioneria, di ruolo o aggregati, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono superiori ai graduati ed alle guardie; ma la competenza ad impartire ordini è determinata dal presente regolamento, in applicazione dell'ordinamento fondamentale dei servizi adottati dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. Non è permessa all'inferiore di fronte al superiore alcuna osservazione od esitanza nell'obbedire, anche quando si creda ingiustamente comandato, rimproverato o punito; in tali casi egli può presentare i suoi reclami nella forma consentita, ma sempre dopo avere eseguito l'ordine o subita la punizione.
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