Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo II
Art. 63
217 / 256Iscrizione e pubblicazione delle ricompense
In vigore dal 17 mar 1938
Tutte le ricompense vengono annotate sul registro matricolare degli agenti di custodia; quelle indicate ai nn. 1 e 2 dell' sono poste all'ordine del giorno dello stabilimento; quelle indicate ai nn. 3, 4, 6 e 7 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-63