Regolamento›Capo I
Art. 8
In vigore dal 1 apr 1938
I magazzini sono affidati, mediante verbale di consegna e inventario, agli ufficiali idraulici, i quali personalmente rispondono della buona conservazione degli oggetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-8