RegolamentoCapo I

Art. 10

In vigore dal 1 apr 1938
La consistenza ed il movimento degli effetti erariali custoditi nei Magazzini devono risultare da scritture tenute dagli ufficiali idraulici consegnatari, secondo le disposizioni del Ministero. L'inventario deve essere aggiornato dopo ogni piena od altra Circostanza in seguito alla quale siano avvenute variazioni nella consistenza del materiale. La contabilità del materiale mobile è tenuta secondo le norme approvate col decreto 26 maggio 1899 del Ministero dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-10

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Art. 10 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo