Regolamento›Capo I
Art. 12
In vigore dal 1 apr 1938
Il guardiano idraulico deve trovarsi nelle ore di servizio costantemente sul tronco a lui affidato, a meno che, in via eccezionale, non sia comandato a prestare servizio fuori tronco.
Durante il servizio il guardiano deve vestire la prescritta uniforme.
Il guardiano deve aver sempre con sè il libretto di servizio (Modello n. 1).
Egli dov'essere pure munito di un libretto di istruzioni riflettenti il servizio al quale è addetto (Modello n. 2).
Il guardiano deve risiedere nella località prestabilita dal decreto di cui al precedente .
Occorrendogli, per motivi non inerenti al servizio, allontanarsi dal tronco deve chiederne il preventivo consenso all'ufficiale idraulico, e dare le indicazioni necessarie affinché sia possibile rintracciarlo rapidamente.
In caso di urgenza, per cui non possa chiedere il suddetto preventivo assenso, dovrà dare sollecito avviso del suo allontanamento, indicandone i motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-12