RegolamentoCapo I

Art. 11

In vigore dal 1 apr 1938
Dopo ogni piena gli ufficiali idraulici presentano all'ufficio del Genio civile da cui dipendono, per gli opportuni accertamenti, una nota esatta degli attrezzi e materiali impiegati, precisando il valore di quelli consumati o dispersi e l'importo del deterioramento di quelli ricuperati e conservati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-11

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Art. 11 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo