RegolamentoCapo I

Art. 6

In vigore dal 1 apr 1938
La sede e la dotazione normale dei magazzini e dei depositi sono determinate con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito, per i magazzini e depositi adibiti prevalentemente al servizio di bonifica, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-6

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Art. 6 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo