Regolamento›Capo I
Art. 6
In vigore dal 1 apr 1938
La sede e la dotazione normale dei magazzini e dei depositi sono determinate con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito, per i magazzini e depositi adibiti prevalentemente al servizio di bonifica, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-6