Art. 6
RegolamentoCapo I

Art. 6

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In vigore dal 1 apr 1938
La sede e la dotazione normale dei magazzini e dei depositi sono determinate con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito, per i magazzini e depositi adibiti prevalentemente al servizio di bonifica, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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