RegolamentoCapo I

Art. 4

In vigore dal 1 apr 1938
In ogni visita ordinaria o straordinaria l'ufficiale idraulico deve adempiere le seguenti prescrizioni: a) esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua e canali, delle opere arginali, delle vie alzaie e zone di rispetto, delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti; b) rilevare qualunque fatto, disordine, inconveniente e guasto, accertandone la natura e l'entità; c) registrare, nel libretto di cui deve essere fornito ogni guardiano, il luogo, il giorno e l'ora in cui lo ha incontrato, il lavoro al quale attendeva, riscontrare il lavoro eseguito dopo la visita precedente, e annotare quanto reputa di dovergli ordinare (modello n. 1); d) accertare mediante verbale le contravvenzioni; e) eseguire i rilievi per i lavori che ritiene necessario di segnalare all'Ufficio; f) adottare i provvedimenti che crede indispensabili per ragioni di assoluta urgenza, dandone immediato avviso all'Ufficio. Spetta inoltre all'ufficiale idraulico di raccogliere giornalmente le osservazioni pluviometriche dagli strumenti posti nel proprio tronco o settore e quelle idrometriche dei corsi d'acqua. In tempo di piena egli rileva le letture agli idrometri in conformità delle speciali istruzioni e prescrizioni che gli vengono impartite dall'ingegnere capo. Del risultato di ogni visita ordinaria o straordinaria l'ufficiale idraulico deve fare immediatamente rapporto all'ufficio del Genio civile da cui dipende.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-4

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