RegolamentoCapo I

Art. 5

In vigore dal 1 apr 1938
Gli oggetti necessari per il servizio idraulico o di bonifica sono custoditi in appositi magazzini, distinti in due classi. Alla prima appartengono i magazzini nei quali il valore della dotazione normale supera le L. 50.000, alla seconda tutti gli altri. A giudizio degli ingegneri capi possono in speciali località essere istituiti depositi di materiali, da affidarsi al guardiano del tronco interessato. La gestione di essi è tenuta dall'ufficiale idraulico competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-5

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