Regolamento›Capo I
Art. 5
In vigore dal 1 apr 1938
Gli oggetti necessari per il servizio idraulico o di bonifica sono custoditi in appositi magazzini, distinti in due classi.
Alla prima appartengono i magazzini nei quali il valore della dotazione normale supera le L. 50.000, alla seconda tutti gli altri.
A giudizio degli ingegneri capi possono in speciali località essere istituiti depositi di materiali, da affidarsi al guardiano del tronco interessato. La gestione di essi è tenuta dall'ufficiale idraulico competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-5