RegolamentoCapo I

Art. 7

In vigore dal 1 apr 1938
L'edificio destinato a magazzino deve, in quanto sia possibile, servire anche di alloggio per l'ufficiale idraulico ed avere una stanza riservata a dimora, in ogni occasione di servizio, dei funzionari dell'ufficio del Genio civile, oltre ai locali per il servizio durante le piene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-7

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