Regolamento›Capo I
Art. 3
In vigore dal 1 apr 1938
L'ufficiale idraulico deve percorrere l'intero tronco affidatogli almeno una volta alla settimana e, straordinariamente, secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori.
Se egli è addetto a servizi di bonifica, deve perlustrare una parte del proprio settore secondo le disposizioni e gli ordini superiori, con l'obbligo di visitare l'intero settore ogni settimana e di eseguire una perlustrazione notturna almeno ogni 15 giorni, ad intervalli variabili.
L'ufficiale idraulico vigila che i guardiani, i manovratori e gli osservatori dipendenti, adempiano i rispettivi loro obblighi, coopera alla esecuzione dei rilievi di campagna, adempie a tutti gli incarichi, anche se non inerenti al servizio idraulico o di bonifica, che gli siano affidati temporaneamente dall'ingegnere capo del Genio civile.
L'ufficiale idraulico deve altresì sorvegliare i canali di scolo, i manufatti ed in generale anche le opere private, di cui l'esercizio o la sistemazione possono influire sulla regolarità del funzionamento della bonifica cui è addetto.
L'ufficiale idraulico deve recarsi immediatamente sul sito ogni volta che riceve notizia di guasti alle opere o di fatti dannosi alla sicurezza delle opere stesse, all'esercizio della navigazione od al buon regime dei corsi d'acqua che a lui spetta di vigilare.
Quando presta servizio l'ufficiale idraulico deve vestire la prescritta uniforme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-3