RegolamentoCapo I

Art. 9

In vigore dal 1 apr 1938
In tempo di piena l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione, su proposta dell'ufficiale idraulico, che rimane sempre ugualmente responsabile, possono accordare per ogni magazzino idraulico il personale necessario a vigilare e registrare l'entrata e la uscita degli oggetti (modello n. 3).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-9

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