RegolamentoCapo I

Art. 13

In vigore dal 1 apr 1938
A meno che per ordine dei superiori non sia occupato in altri incarichi, il guardiano idraulico, se è addetto ad opere idrauliche, deve percorrere l'intero tronco affidatogli ordinariamente ogni due giorni e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori; se è addetto ad opere di bonifica deve visitare giornalmente, ed almeno una volta ogni otto giorni di notte, il settore affidatogli, nei modi e secondo gli ordini dei suoi superiori. Egli deve, inoltre, adempiere a quanto è prescritto alle lettere a), b), d) dell' e coadiuvare nei rilievi di campagna. Al termine di ogni visita il guardiano, sull'apposito modello, dovrà riferire all'ufficiale idraulico ed, in assenza di questi, all'Ufficio del Genio civile sui fatti, danni, inconvenienti, disordini rilevati e sulle contravvenzioni accertate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-13

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Art. 13 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo